Il ricorso per la nomina del curatore dell’eredità giacente

Roma- Non sempre nel momento in cui avviene un decesso è conseguente l’accettazione dell’asse ereditario. Molti sono i casi in cui per la sussistenza di procedimenti di diversa natura, e di debiti gravanti su società e/o persone che gli eredi provvedano a rinunciare ad ogni aspetto.

Quindi nel caso in cui l’eredità non sia stata accettata da alcuno e non vi sia nessuno nel possesso dei beni ereditari, per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica, è prevista la nomina di un curatore dell’eredita stessa che opera con funzioni di amministratore sotto la vigilanza del Giudice della successione.
Il curatore ha il compito di salvaguardare gli interessi dell’eredita, occupandosi di: farne l’inventario, rispondere ad eventuali istanze proposte contro di essa, amministrarla o devolverla allo Stato se essa non viene accettata.
Per gli atti che vanno oltre l’ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l’autorizzazione del Giudice.
Infatti, tutti i compiti del curatore sono vigilati dal Giudice, il quale può in qualsiasi momento chiederne conto al curatore e, se opportuno, revocarne la nomina.
Il curatore cessa dalla sua carica se interviene accettazione da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato a 10 anni dalla morte (art. 586 c.c.).


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