L’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis

ROMA – Prima di addentrarsi in una causa vera e propria può essere conveniente adire all’accertamento tecnico preventivo secondo quanto stabilito dall’art. 696 bis.

Con questo strumento, sostanzialmente si  svolge essenzialmente una funzione deflattiva del contenzioso civile, tesa ad un accertamento “valutativo” cui si aggiunge la funzione, attribuita al consulente tecnico, di tentare la conciliazione della controversia.

L’ATP quindi è finalizzato ad effettuare valutazioni di cause e di danni, per cui è possibile anticipare delle valutazioni, che in precedenza erano riservate solo alla fase istruttoria propria del giudizio di merito.

La consulenza tecnica preventiva può essere promossa nelle controversie relative al pagamento di somme di denaro, correlato ad illeciti contrattuali o extracontrattuali, potendo accertare anche l’an oltre al quantum del diritto fatto valere.

Come però può essere utile nei casi in cui un istante ritenga ad esempio di aver subito un determinato danno da terzi e vuole che la legge ne quantifichi ufficialmente la sua consistenza.

Non vi è quindi una conclusione in sentenza da parte del giudice. Bensì lo stesso dopo aver ricevuto dal legale una istanza contenente tutte le specifiche motivazioni, notificherà alla parte o alle parti convenute la sussistenza dello stesso dando un termine entro il quale potranno essere presentate le controdeduzioni.

In assenza di ciò si procede ugualmente con la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio che dovrà stabilire la sussistenza di eventuali danni.

Nel caso specifico il proprietario di un appartamento sotto terrazza riceve nel corso del tempo danni da infiltrazioni di acqua piovana. Pertanto, alla luce di ciò, si rivolge al giudice con questo strumento, citando il proprietario effettivo del bene di copertura ed il condominio per l’aspetto relativo alla quota di spettanza di copertura generale del fabbricato.

Le parti, potranno a loro volta, ciascuno per i propri diritti far valere le loro ragioni nominando un legale per quanto di prassi.

Solitamente la conclusione di un ATP avviene nel corso di un anno e mezzo, tempo in cui sarà accertata e definita l’entità di eventuale danno.

Spesso però si ricorre a questo strumento, per portare le parti ad addivenire a trattativa, poichè in caso di danni di lieve entità, può essere conveniente risolvere con trattativa diretta.

Dovrà essere il legale a consigliare al meglio come utilizzare questo strumento legislativo che presenta opportunità interessanti sia sotto il punto di vista dell’azione che della difesa.

In ogni caso, pur non essendo una causa vera e propria, se si viene citati in ATP bisogna comportarsi nello stesso modo provvedendo ad una attenta ricognizione dei fatti, chiedere l’accesso ai documenti allegati all’atto ab origine, e quindi produrre entro i termini stabiliti dal giudice, relativa documentazione in atti.

Per qualsiasi informazione o approfondimento ci si può rivolgere al nostro Studio Legale Antonaci.

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