Principio di enunciazione e cessione del credito

In caso di cessione del credito è rispettato il principio di enunciazione di cui all’art. 22 T.U.I.R. quando la Società appellante, in qualità di cessionaria nell’operazione negoziale, abbia agito in giudizio per ottenere il decreto ingiuntivo. Sulla base di questo principio la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato quanto statuito in primo grado, pronunciandosi nuovamente in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di specie riferito alla SENTENZA DEL 25/08/2020 N. 1796/1 – della COMM. TRIB. REG. PER LA LOMBARDIA

il ricorrente aveva sostenuto che il principio di enunciazione non fosse stato correttamente applicato, perché le parti del decreto ingiuntivo non coincidevano con i soggetti tra i quali è sorto il credito ceduto. La Commissione tributaria ha precisato che, in caso di cessione del credito, il cessionario subentra al creditore originario nella medesima posizione di quest’ultimo; pertanto, vi è coincidenza tra le parti del contratto dal quale è sorto il credito e quelle del provvedimento monitorio.

 

Il testo integrale della sentenza:

 

Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso

 

1.1 La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza (n. 1569/11/2019), depositata il 5 aprile 2019, ha respinto il ricorso della A. R. S.r.l. avverso l’Avviso di liquidazione dell’imposta di registro con irrogazione di sanzioni (n. XXXXXXXX ), emesso dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Monza e Brianza.

1.2 A. R. S.r.l., che si occupa di recupero dei crediti, su incarico di “S. P. 1 S.r.l.” (di cui procuratrice dichiarata nel presente procedimento) ha impugnato il provvedimento impositivo de quo, relativo al Decreto Ingiuntivo (n. YYY ) emesso dal Giudice di Pace di Monza, per difetto di motivazione, nonché per difetto dei presupposti.

1.3 In data 5 dicembre 2019; avverso la citata sentenza (n. 1569/11/2019), ha proposto appello la Società contribuente che lamenta l’illegittima e/o erronea pronuncia dei giudici di prime cure, circa l’applicazione, alla fattispecie in esame, del principio di enunciazione, non configurabile ed altresì inutilizzabile, in assenza del requisito oggettivo, per assenza di enunciazione dell’atto in questione, nonché di quello soggettivo, consistente nella c.d. “medesimezza”, tra le parti processuali, del provvedimento giudiziario sottoposto a registrazione, e quelle dell’atto in tesi enunciato.

Lamenta, altresì, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, n. 3 e dell’art. 10, comma 1, n. 1 del DPR 633/1972, degli articoli 6, 22 e 40 del DPR 131/1986 dell’art. 8, comma 1, lettera B, nonché comma 1, nota 2, dell’articolo 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986, ed infine dell’art. 1406 c.c.

Segnala, in particolare, che l’enunciazione, ai fini della sottoposizione ad imposta di registro, non può equivalere alla semplice menzione dell’atto, come operata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Essa, infatti, presuppone, pur sempre, la medesimezza delle parti intervenute nell’atto contenente l’enunciazione ed in quello enunciato, requisito che nel caso concreto è mancante, poiché il contratto di finanziamento intercorreva, in origine, tra il singolo cliente C. M. e la C. F. S.p.A. – C. la quale cedeva il proprio credito, acquistato infine dalla S. P. 1 S.r.l., che si determinava ad agire innanzi all’Autorità Giudiziaria per conseguirne il recupero, per il tramite della sua procuratrice A. R .S.r.l.

Pertanto, parti processuali del ricorso per decreto ingiuntivo sono il ricorrente (A. R. S.r.l.) e l’ingiunto (C.M.), e dall’altro il contratto di cessione di credito veniva stipulato, mediante scambio di corrispondenza commerciale, tra la cedente (N. O. SA.) e la cessionaria (S. P. 1 S.r.l.).

Quanto alla eccepita carenza di motivazione, l’appellante Società precisa che l’Avviso di liquidazione è carente dell’indicazione dell’atto ripreso a tassazione secondo le prospettazioni dell’Ufficio Fiscale (elemento fattuale dell’imposizione), nonché della normativa invocata per applicare l’ulteriore imposta di registro (ragione giuridica dell’imposizione). Ampiamente svolte le proprie difese, anche con richiami alla giurisprudenza di legittimità e di merito, l’appellante Società chiede, in riforma della sentenza di primo grado, declaratoria di nullità dell’Avviso di liquidazione impugnato, per i motivi esposti; con vittoria delle spese di lite, per il doppio grado di giudizio.

1.4 In data 31 dicembre 2019, con atto di “Controdeduzioni” si è costituita nel presente giudizio l’Agenzia delle Entrate che, nel confermare la correttezza del reso giudicato, precisa che nell’Avviso di liquidazione de quo sono indicati tutti gli elementi intesi a motivare sufficientemente l’atto: la norma, l’aliquota, la natura delle sanzioni applicate, il capitale e gli interessi posti a base del calcolo. Ed inoltre, che il richiamo all’art. 22 del TUIR implica, necessariamente, che sia stato applicato il principio della sottoposizione all’imposta anche degli atti: “enunciati” e non registrati. Tuttavia, precisa l’Ufficio finanziario, è stato altresì indicato qual è l’atto enunciato, soggetto all’imposta di registro così confutando ulteriormente il lamentato vizio di omessa motivazione.

Quanto alla individuazione del soggetto beneficiario del decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto indicato da parte appellante, afferma che la struttura giuridica del contratto in questione non crea alcuna difficoltà poiché la stessa Società appellante è “cessionaria” nell’ambito dell’operazione negoziale e, in qualità di “cessionaria” ha agito in giudizio per l’emissione del decreto ingiuntivo.

Svolte le proprie difese, l’Ente impositore chiede la conferma della sentenza di primo grado, nonché la conferma della legittimità dell’Avviso di liquidazione impugnato; con vittoria delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio.

1.5 In data 3 gennaio 2020, la Società S. P. 1 S.r.l. ha presentato “Atto di intervento adesivo dipendente ex art. 14 D.Lgs. 546/1992″ mediante il quale, nel confermare e ratificare l’impugnazione dell’atto tributario ed il successivo gravame proposto dalla sua procuratrice, insiste parimenti per la riforma della decisione di primo grado e l’annullamento dell’Avviso di liquidazione con irrogazione delle sanzioni de quibus per le motivazioni già addotte dalla parte appellante, con condanna dell’Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore della A. R., dichiaratosi antistatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 c.p.c.

1.6 La controversia è trattata in Camera di Consiglio.

 

Diritto e motivi della decisione

 

2.1 L’appello della Società contribuente è infondato e, pertanto, deve essere respinto, risultando la sentenza immune dai vizi denunciati.

2.2 Occorre, preliminarmente, osservare, quanto alla eccepita carenza di motivazione dell’Avviso di liquidazione impugnato, che nell’atto medesimo sono indicati tutti gli elementi su cui si fonda la pretesa erariale, necessari al contribuente per esercitare pienamente – com’è avvenuto – il diritto di difesa. Si legge, infatti, nella parte motiva: “Imposta di registro decreto ingiuntivo civile giudice di pace (artt. 37 DPR 131/1986 ed 8, Tar. All., Parte I); Parti in causa: S. P. 1 S.r.l. / C. M. imposta in misura fissa sulla somma oggetto di ingiunzione (art. 40 DPR 131/1986); imposta in misura fissa per enunciazione operazione negoziale da registrare in caso d’uso (artt. 22 e 40 DPR 131/1986; Circ. 34/2001 “.

Il richiamo all’art. 22 indica, in particolare, la sottoposizione all’Imposta di Registro anche degli atti “enunciati” e non registrati. L’eccezione va, pertanto, rigettata poiché palesemente infondata.

2.3 Quanto al merito, occorre quindi ricordare che lo stesso richiamato art. 22 del DPR 131/1986 stabilisce che: “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate”.

2.4 Orbene, relativamente al caso in esame, con riguardo all’operazione di cessione del credito (art. 1260 – 1267 c.c. posta in essere, il cessionario è subentrato al creditore (cedente) nella titolarità del diritto di credito, verificandosi un’ipotesi di successione a titolo particolare del credito. Conseguentemente, come correttamente indicato dai giudici di prime cure, vi è coincidenza tra le parti del contratto e quelle del provvedimento monitorio, non risultando condivisibile la tesi, apparentemente suggestiva, della Società contribuente.

2.5 L’avviso di liquidazione impugnato va, dunque, confermato poiché legittimo.

2.6 Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale (Sez. 1^):

conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale impugnata e condanna la Società appellante, in solido con la Società intervenuta in adesione (S. P. 1 S.r.l.) al pagamento delle spese del grado liquidate complessivamente in euro 250,00.

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