Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il nuovo servizio per gli operatori

Consente di effettuare la verifica dei dati e operare le eventuali integrazioni delle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2021 tramite il Sdi da parte di contribuenti e intermediari

Roma – E’ stato dato il via libera alla procedura informatica che consente a chi ha dimenticato di assolvere l’imposta di bollo nelle fatture elettroniche di verificare i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e, se li ritiene corretti, mettersi in regola. Nel caso in cui, invece, il contribuente Iva, o l’intermediario delegato, ritenga che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, potrà comunque comunicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale. Le novità in un provvedimento del direttore Ruffini del 4 febbraio 2021, emanato d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento di oggi trova le sue origini normative nel decreto Crescita 2019 (articolo 12-novies Dl n. 34/2019), che ha attribuito all’Agenzia il compito di integrare, con procedure automatizzate, le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) intercettando quelle che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, di comunicare al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della relativa sanzione (articolo 13, comma 1, del Dlgs n. 471/1997), oltre agli interessi.
Tale disposizione è stata attuata dal decreto Mef del 4 dicembre 2020 riguardante le modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata. Il decreto, quindi, demanda a un provvedimento delle Entrate:

  • la definizione delle modalità tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte di contribuenti e intermediari, dei dati proposti dall’Agenzia
  • le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell’imposta dovuta e non versata.

Con il provvedimento odierno sono stabilite, quindi, le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sdi, e le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato.

In particolare, l’Agenzia delle entrate, per ogni trimestre dell’anno, fornisce,, al titolare di partite Iva tenuto all’emissione della fattura elettronica due distinti elenchi:

  • uno con gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi che già riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo
  • l’altro con gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta è dovuta.

Il secondo elenco, a scadenze prestabilite, è messo a disposizione del contribuente, anche tramite un suo intermediario delegato, che potrà confermare i dati proposti o modificarli se ritiene che il bollo non sia comunque dovuto.
Grazie alla disponibilità dei dati contenuti negli elenchi, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se accettare i dati proposti e procedere con il pagamento di quanto dovuto oppure selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo. L’operatore potrà anche indicare altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia per le quali risulta dovuta l’imposta.

Il provvedimentoinoltre, definisce le modalità telematiche per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte del cedente o prestatore. In particolare, il contribuente riceverà una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco Ini-Pec (contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese) e potrà fornire entro 30 giorni, anche tramite un intermediario, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.

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