Compravendite: se lo Stato è acquirente è la controparte a pagare il Registro

La tassazione è applicata in misura fissa secondo le indicazioni del Tur. L’operazione, inoltre, è esente dalle imposte ipotecarie e catastali e gli atti non sono sottoposti al Bollo

Roma –  Una interessante pronuncia dell’Agenzia Entrate chiarisce alcuni aspetti relative alle compravendite Stato-Privati:

Con la risposta n. 111 del 16 febbraio 2021, l’Agenzia delle entrate chiarisce che in caso di acquisto di un immobile da parte dello Stato è sempre la controparte a dover versare l’imposta di registro. La compravendita, inoltre, è esente dalle imposte ipotecaria e catastale.

L’ente pubblico a cui risponde l’Agenzia riferisce che lo Stato, con diritto di prelazione, ha acquistato un immobile messo in vendita da una Provincia. Secondo la disciplina ordinaria, osserva la Provincia, spetta all’acquirente provvedere al pagamento delle tasse (compreso il Registro), relative al trasferimento del bene e delle spese riguardanti il contratto di vendita e gli accessori. Ma l’ente istante fa presente che le regole cambiano quando ad acquistare è un’amministrazione dello Stato. In tal caso è la controparte a farsi carico di tutti i costi necessari per portare a termine l’operazione (articolo 16-bis, Rd n. 2440/1923).
E anche per quanto riguarda l’imposta di registro, il comma 7 dell’articolo 57 Tur, stabilisce che “Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta è unicamente l’altra parte contraente (…), sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle Amministrazioni dello Stato”.
L’istante, alla luce di detta normativa, chiede quale sia il corretto trattamento tributario da applicare al trasferimento immobiliare in questione ai fini delle imposte di registro, bollo e ipo-catastali e a chi spetti il versamento dei tributi.

L’Agenzia delle entrate richiama, innanzitutto, l’articolo 10 del Dlgs n. 23/2011 che disciplina l’“Applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare”, dalla cui lettura emerge, tra l’altro, che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e, sarebbero soggetti, come chiarito con la circolare n. 2/2014 “a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta”.
La disciplina fa eccezione, però, per lo Stato stabilendo che non scontano le imposte ipotecaria e catastale le formalità e le volture eseguite nell’interesse dello Stato (rispettivamente articolo 1 e articolo 10, Testo unico delle imposte ipotecaria e catastale).
Dal quadro normativo descritto ne consegue, dunque, che il trasferimento dell’immobile oggetto dell’interpello non è sottoposto alle imposte ipotecarie e catastali.

La transazione risulta, invece, tra gli atti soggetti all’imposta di registro in misura fissa secondo le indicazioni del Tur (articolo 1, Tariffa). Pertanto, l’atto di compravendita relativo all’immobile acquistato dallo Stato è soggetto al pagamento dell’imposta di registro.

Riguardo la parte debitrice, infine, l’articolo 57, comma 7 del Tur, stabilisce che nei contratti in cui è parte lo Stato, unico soggetto obbligato al pagamento dell’imposta è l’altra parte contraente a meno che di Registro non sia dovuto dovuto per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni statali.
In definitiva, l’Agenzia, condivide la soluzione prospettata dall’istante e ritiene che sia soltanto la Provincia tenuta al versamento dell’imposta di registro relativa al trasferimento dell’immobile a titolo oneroso nei confronti dello Stato.

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