Bonus casa e superbonus 110%: entro il 31 marzo la comunicazione per sconto o cessione in fattura

Roma – E’ stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine ultimo per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione scelta tra lo sconto in fattura o la cessione del superbonus del 110% e degli altri bonus edilizi spettanti per le spese sostenute nel 2020. La proroga è stata comunicata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 febbraio 2021. La possibilità di monetizzare i bonus edilizi è aperta anche per le spese che saranno sostenute nel 2021 e, esclusivamente per il superbonus 110%, per quelle sostenute nel 2022. Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previsti rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

Chi deve inviare la comunicazione: tipologia di interventi

Il soggetto che deve inviare la comunicazione varia a seconda della tipologia di interventi (se effettuati sulle singole unità immobiliari o se eseguiti sulle parti comuni degli edifici) e della tipologia dei bonus (superbonus 110% o altre detrazioni).

In particolare, la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari deve essere trasmessa:

– per il superbonus 110%: dal soggetto che rilascia il visto di conformità;

– per tutte le altre detrazioni: dal beneficiario della detrazione, direttamente o avvalendosi di un intermediario (di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998).

Nel caso invece di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’invio della comunicazione:

– per il superbonus 110%: può essere effettuato (esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate) dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazione nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;

– per tutte le altre detrazioni: dall’amministratore di condominio.

Per i condomini minimi in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore (art. 1129 del Codice civile) e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione deve essere trasmessa da uno dei condòmini a tal fine incaricato, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

Il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario.

Cessione/sconto in fattura: modalità della comunicazione

L’esercizio dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura deve essere comunicato esclusivamente in via telematica mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici della stessa Agenzia.

La scelta può essere esercitata a fine lavori o in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi che danno diritto al superbonus, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo.

A seguito dell’invio della comunicazione sarà rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Cessione/sconto superbonus 110%: i documenti necessari

Ai fini della comunicazione della cessione o sconto del superbonus 110% sono necessari specifici documenti e attestazioni di natura tecnica e fiscale. In primo luogo, occorre richiedere il visto di conformità, che deve essere rilasciato, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.

Per gli interventi di efficienza energetica (di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del decreto Rilancio), è poi necessario acquisire l’asseverazione tecnica che attesti la rispondenza dell’intervento al decreto Requisiti del 6 agosto 2020 e la corrispondente congruità delle spese (i contenuti sono definiti dal decreto “Asseverazioni” del 6 agosto 2020). L’asseverazione va compilata sul portale online di ENEA e va inviata entro 90 giorni dal termine de lavori o ad ogni stato avanzamento lavori. Alla ricezione dell’asseverazione, ENEA rilascia una ricevuta informatica comprensiva di un codice identificativo.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (di cui al comma 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio), invece, bisogna acquisire l’asseverazione, da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58/2017, come da ultimo modificato dal DM n. 329/2020, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Quando effettuare la comunicazione

In relazione alle spese sostenute nel 2020, secondo quanto disposto dal provvedimento n. 283847 del 22 febbraio 2021, la comunicazione va effettuata entro il 31 marzo 2021.

Per le spese sostenute nel 2021, invece, in base a quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 283847 dell’8 agosto 2020, l’invio va effettuato entro il 16 marzo 2022.

 

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