Contributi a fondo perduto alternativo, al via il provvedimento attuativo

Sono state fissate modalità, tempistiche e regole per richiedere e ottenere il nuovo cfp "attività stagionali" previsto dal Dl “Sostegni-bis” a favore dei contribuenti Iva, colpiti dalla pandemia

Roma – E’ stato emesso un provvedimento del fisco che definisce le regole operative e la finestra temporale di presentazione delle istanze con le quali i contribuenti titolari di partita Iva che svolgono in Italia attività d’impresa, di lavoro autonomo e agraria con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro, possono richiedere l’erogazione del nuovo contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, commi da 5 a 15, del Dl n. 73/2021, il “Sostegni-bis”.

Il contributo a fondo perduto “Sostegni-bis attività stagionali” è alternativo al contributo “Sostegni-bis automatico”, introdotto nei commi da 1 a 4 dell’articolo 1 del medesimo decreto e per il quale è prevista l’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate.

Gli operatori economici danneggiati dall’emergenza da Coronavirus avranno accesso ai fondi stanziati per il nuovo contributo a fondo perduto “Sostegni-bis attività stagionali” mediante la presentazione di un’istanza in modalità elettronica nel periodo compreso tra il 5 luglio e il 2 settembre 2021.

L’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto “Sostegni-bis” prevede una base di misurazione del danno subito dagli operatori economici, sia al fine della verifica dei requisiti di accesso sia al fine del calcolo del contributo spettante, di poco differente rispetto al contributo “Sostegni”: il raffronto tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 con l’analoga media mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Per avere accesso al contributo, la differenza tra le due media mensili deve essere di almeno il 30%.
Diversamente dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma istitutiva non prevede la possibilità di accedere direttamente al nuovo contributo per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 e pertanto tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo minimo del fatturato.

Per il calcolo del contributo spettante sono previste diverse percentuali, individuate in base a due fattori: l’ottenimento o meno del precedente contributo “Sostegni” e la fascia di ricavi dell’anno 2019.
I soggetti Iva che hanno beneficiato del contributo “Sostegni” potranno applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 60, 50, 40, 30 e 20%, a seconda della fascia di ricavi 2019.
Successivamente all’elaborazione positiva dell’istanza, a tali soggetti verrà erogato un importo pari alla differenza tra il contributo determinato in base ai valori indicati sull’istanza e il contributo “Sostegni-bis automatico” percepito.
I soggetti Iva che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni” potranno invece applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 90, 70, 50, 40 e 30%, a seconda della fascia di ricavi 2019. Successivamente all’elaborazione positiva dell’istanza, a tali contribuenti verrà erogato l’intero importo del contributo determinato in base ai valori indicati sull’istanza.

Altra differenza rispetto ai precedenti contributi è che la norma istitutiva non prevede un importo di contributo minimo. L’importo massimo ottenibile è pari a 150mila euro.

Il richiedente può scegliere tra due diverse modalità di erogazione dell’importo spettante: l’accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta compensabile sul modello F24.

Con il provvedimento odierno, approvati anche il modello dell’istanza e le relative istruzioni di compilazione, nonché le specifiche tecniche.
La prima parte del modello è del tutto analoga a quella del contributo “Sostegni” e si compone di diverse sezioni dedicate ai dati relativi al richiedente, all’intermediario delegato alla presentazione, all’assenza di cause di esclusione, ai requisiti per l’accesso, ai dati per il calcolo del contributo spettante, alla scelta della modalità di erogazione e all’iban per l’accredito sul conto corrente.

Il modello contiene inoltre l’importante novità di ulteriori sezioni dedicate all’indicazione dei dati relativi agli aiuti di Stato ricevuti. L’indennizzo può essere infatti erogato solo se il richiedente non ha superato il limite massimo di aiuti previsto per le sezioni “3.1 – Aiuti di importo limitato” e “3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del cosiddetto “Temporary Framework” (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni).
A tal fine il contribuente deve indicare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio i seguenti elementi: il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano, l’elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente (quadro A) e i codici fiscali dei soggetti che appartengono all’impresa unica (quadro B).
Nel caso in cui con la richiesta del cfp “Sostegni-bis attività stagionali” si verificasse il superamento dell’importo massimo di aiuti di Stato consentiti, nell’istanza dovrà essere indicato il minor importo di contributo richiesto al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.

La sezione degli aiuti di Stato è complessa e richiede di essere compilata con precisione. In generale, la fase di compilazione dei dati dell’istanza è fondamentale ai fini dell’elaborazione, dell’erogazione e dei successivi controlli e, vista l’ampia finestra di presentazione, è importante dedicarvi tempo e massima attenzione.

Per la predisposizione e l’invio dell’istanza, gli operatori economici potranno avvalersi degli intermediari già delegati al loro cassetto fiscale”. In assenza di queste, i contribuenti potranno fornire all’intermediario una delega specifica alla presentazione dell’istanza del contributo “Sostegni-bis attività stagionali”.

Il provvedimento di oggi contiene informazioni sulle modalità di elaborazione e controllo delle istanze da parte dell’Agenzia: ad una prima fase di elaborazione con l’esecuzione di controlli “formali” che termina con il rilascio della ricevuta di presa in carico, segue una seconda fase di controlli più approfonditi, nella quale avviene il riscontro dei dati indicati con le informazioni presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria. In caso positivo, la seconda fase si conclude con l’emissione del mandato di pagamento o il riconoscimento del credito d’imposta.
Ogni fase può essere monitorata dal contribuente attraverso le funzionalità presenti nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e corrispettivi”.

In caso di istanza trasmessa con dati errati, vengono illustrate modalità e tempistiche per l’invio di un’istanza sostitutiva e, in caso di contributo richiesto ma non spettante, le regole relative all’istanza di rinuncia.
Infine, il provvedimento tratta i controlli post-erogazione e fornisce le modalità operative per l’eventuale restituzione di un contributo non spettante.

Per qualsiasi altra informazione  contattare lo Studio Legale Antonaci

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