Crediti d’imposta, ammissibili investimenti digitali per contrasto alla pandemia

Roma – L’acquisto e lo sviluppo di software che consentono di ridurre i contatti tra il personale e i clienti nelle strutture alberghiere e nei ristoranti, coerentemente con quanto previsto dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche, rientra nel campo di applicazione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto all’articolo 120 del decreto “Rilancio”.

Il decreto “Rilancio” ha introdotto una misura di favore destinata ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, specificatamente individuati, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Nel caso in questione, la società istante, che esercita l’attività di tour operator, gestione alberghi e ristoranti, nel corso dell’anno 2020, ha acquistato:
1) un software dedicato alla gestione alberghiera
2) un software dedicato alla gestione dei ristoranti presenti nelle proprie strutture
3) dei software dedicati a potenziare e ottimizzare le vendite online di soggiorni e servizi accessori.

Il software per la gestione alberghiera è utilizzabile da qualsiasi postazione connessa a internet e consente di evitare, negli uffici dell’agenzia viaggi e nelle reception degli alberghi gestiti dalla società, l’afflusso della clientela, la quale può prenotare e creare il proprio soggiorno online, effettuare il check in e il check out a distanza, evitando il contatto col personale in fase di arrivo e di partenza. Inoltre, il personale dipendente può lavorare da remoto in smartworking.
Il software dedicato alla gestione dei ristoranti, attraverso la dematerializzazione del menù, la ricezione delle comande a distanza e la gestione da remoto delle attività di asporto, consente di:
– evitare il contatto tra i camerieri di sala e i clienti per l’ordinazione dei pasti
– evitare l’andirivieni dei camerieri per la consegna delle comande
– ordinare online, evitando quindi di dovere recarsi fisicamente al ristorante dell’albergo in caso di consumazione da asporto.
Infine, i software dedicati a potenziare e ottimizzare le vendite online di soggiorni e servizi accessori consentono alla clientela di creare la propria vacanza tramite computer o smartphone, evitando così di recarsi fisicamente nella sede dell’agenzia o presso le strutture ricettive proposte.
Per l’acquisto dei sopradescritti software descritti, la società chiede all’Agenzia se può accedere al credito d’imposta previsto dall’articolo 120 del Dl n. 34/2020. L’istante ritiene di sì, trattandosi di investimenti in attività innovative, tra cui rientrano lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’Agenzia delle entrate, innanzitutto, chiarisce che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro spetta in relazione a due tipologie di spese: gli interventi agevolabili e gli investimenti agevolabili.
In particolare, per interventi agevolabili si intendono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, tra cui rientrano espressamente gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza e gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, compresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura, i termoscanner, dei dipendenti e degli utenti.

L’Agenzia richiama la circolare n. 20/2020, che, con riferimento agli investimenti agevolabili, ha precisato che, in merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. A titolo esemplificativo, ricadono nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Tanto descritto, l’Agenzia precisa che sono agevolabili gli investimenti indicati ai punti 1) e 2) in quanto riconducibili all’acquisto di software utili a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione della pandemia.

Restano escluse dall’agevolazione, in ogni caso, le spese relative all’acquisto degli hardware che non sono parte integrante e indispensabile per l’uso dei programmi acquistati dall’istante e l’acquisto di software che consentono di ottimizzare la vendita dei servizi offerti alla clientela in quanto non sono indispensabili per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa.

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