Bonus bonifica ambientale, messe a punto le regole attuative

Il tax credit viene ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento e in quelle dei due periodi successivi, fino al suo esaurimento

ROMA – Sono state definite, prima con il Dpcm 10 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’ 8 febbraio, le regole attuative del bonus per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, di bonifica ambientale, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Si tratta del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 156 e seguenti, della legge di bilancio 2019 . Il decreto attuativo stabilisce i requisiti oggettivi e soggettivi degli ammessi all’agevolazione, le modalità di fruizione del beneficio e le cause di revoca.

Beneficiari
Possono usufruire del tax credit, se residenti in Italia, le persone fisiche, gli enti non commerciali pubblici o privati diversi dalle società, i titolari di reddito d’impresa – indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato – e le stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di imprese non residenti.

A quanto ammonta il credito e finalità
Il bonus è pari al 65% della donazione effettuata e spetta alle persone fisiche e agli Enc nel limite del 20% del reddito imponibile, e ai titolari del reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui. Il contributo riconosciuto è spendibile in tre quote annuali di pari importo.

Usufruiscono dell’agevolazione le donazioni destinate alla bonifica ambientale di un’area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell’uomo e per l’ambiente, alla rimozione e allo smaltimento dell’amianto, al contenimento o rimozione dei fattori che determinano il dissesto, alla realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate per lo sviluppo e la valorizzazione del verde urbano e periurbano, al recupero di aree dismesse, o alla rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.
L’agevolazione spetta anche se la sovvenzione è a favore di soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Il versamento deve essere effettuato con bonifico bancario, bollettino postale, assegno bancario o circolare, carte di credito, di debito e prepagate.

Un portale ad hoc per scegliere l’intervento
Il benefattore dovrà scegliere, tramite l’apposito portale web predisposto e gestito dal ministero della Transizione ecologica, l’intervento da sostenere e contattare l’ente pubblico proprietario del bene oggetto di finanziamento per concordare l’importo e i termini dell’erogazione liberale. Il passo successivo è prenotare il credito d’imposta in base al finanziamento programmato. Successivamente il ministero comunicherà al richiedente l’ammissibilità al bonus secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Modalità di fruizione
Il tax credit è utilizzabile in tre quote annuali di pari importi e indicato nella dichiarazione di redditi relativa all’anno in cui è stato riconosciuto e nelle due successive e fino al suo esaurimento.
I titolari di redditi d’impresa, invece, possono utilizzare la somma esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
La prima quota annuale del credito è spendibile dal 10 del mese successivo a quello in cui il ministero ha comunicato l’ammissibilità all’agevolazione, le altre due quote sono utilizzabili negli anni successivi.

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