Decreto contenimento costi energia elettrica e gas, gli emendamenti al Ddl di conversione in legge

ROMA – Via libera dalla Conferenza Unificata del 30 marzo al Ddl di conversione in legge del DL 17/2022, recante “misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso un parere favorevole condizionandolo però all’accoglimento di diverse proposte emendative contenute in un documento inviato al Governo:
“Il mercato dell’energia – si legge nel documento delle Regioni – sta attraversando una situazione estremamente critica. Il Governo è intervenuto sulla componente Energia Elettrica (D.L. n.4 del 27 gennaio 2022) con l’eliminazione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema e sulla parte termica, con la riduzione dal 22% al 5% dell’aliquota somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali per il 4°trimestre 2021 (Decreto Legge 27 settembre 2021, n. 130), per il primo trimestre 2022 con la Legge di Bilancio 2022, e prorogando questa misura anche per il secondo trimestre 2022 (Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17). La previsione legislativa, tuttavia, esclude tutte le forniture di gas naturale ricomprese nei Contratti Servizio Energia, nei Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) e nei contratti di teleriscaldamento. Tali tipologie di contratto sono indicate dalla vigente legislazione nazionale ed europea come uno strumento fondamentale per l’efficientamento energetico e rappresentano la tipologia di contratto prevalente per alcune Aziende Sanitarie, in quanto viene acquistata in prevalenza energia termica prodotta con gas metano attraverso:
– contratti di teleriscaldamento ove presente il servizio;
– contratti di concessione attivati per incrementare l’efficienza energetica;
– l’adesione al Multiservizio manutentivo con servizio energia per gli ulteriori edifici in gestione”.
La Conferenza delle Regioni ritiene che “i contratti di servizio energia e teleriscaldamento che prevedano il gas naturale quale combustibile, in quanto destinati al soddisfacimento dei medesimi “usi civili e industriali” della fornitura di gas metano e caratterizzati da un prezzo con il medesimo andamento, debbano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta al 5% prevista per le somministrazioni di gas metano usato per combustione, indipendentemente dalla forma contrattuale con cui il metano viene somministrato. In carenza dell’equiparazione tra mera fornitura e acquisto di energia termica prodotta con gas metano si verrebbe infatti a creare una palese disparità di trattamento”.
Un’altra proposta emendativa ribadisce che “in attuazione della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 22 Febbraio 2022, la Conferenza Stato – Regioni debba 3 essere coinvolta in tutti i casi di disposizioni attuative in materia di sport e di impianti sportivi in capo al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo da garantire il coordinamento, armonizzare le iniziative poste in essere sull’intero territorio nazionale, condividere i criteri e le modalità più efficaci per garantire una distribuzione equa e coerente con le esigenze ed i fabbisogni dell’intero territorio nazionale”. E’ quindi “necessario ridefinire la disciplina del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, “in coerenza ai dettami giurisprudenziali circa le prerogative regionali, anche alla luce dei finanziamenti disposti su tale Fondo a titolo di ristoro, con i recenti provvedimenti d’urgenza”.
“Considerato, che la Corte Costituzionale ha dichiarato con la sentenza 40/2022 l’illegittimità dei provvedimenti del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottati senza la previa Intesa con la Conferenza Stato Regioni (o Unificata) in relazione alle disposizioni recate dall’art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176; preso atto che il Governo ha disposto nell’anno 2022 che le risorse, stanziate a titolo di ristoro e sostegno per la Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, hanno incrementato il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui alla Legge n. 205/2017 (art 1 comma 369) e non il Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche come istituito con il citato DL 137/2020; considerato, che le disposizioni recate dal citato comma 369 fanno riferimento a finalità ordinarie, che non vengono modificate dalle disposizioni urgenti che hanno incrementato il Fondo ivi istituito: Si ritiene opportuno integrare le disposizioni recate dal citato comma 369 con le ulteriori finalità ora perseguite con le risorse ivi allocate. Si ritiene opportuno altresì che le disposizioni seguenti assorbano anche il contenuto dei commi 3 e 4 (conseguentemente abrogati), dell’art.9, della Legge di conversione del DL 4/2022, considerato che trattasi di medesima disciplina, anche al fine di ottimizzare le procedure e rendere tempestive le azioni e i provvedimenti di attuazione. Si richiama infine che le proposte emendative non comportano oneri aggiuntivi poiché trattasi di risorse già stanziate dalle disposizioni citate”.
La Conferenza delle Regioni “Analogamente all’esercizio precedente, a causa del protrarsi dello stato emergenziale derivante dal Covid-19” propone:
– la proroga dei termini di cui all’art 18 del dlgs 118/2011, relativi all’approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato 2021 delle regioni.
– la proroga dei termini relativi all’approvazione dei bilanci di esercizio 2021 delle aziende sanitarie e del bilancio consolidato del SSR, di cui all’art 32 del dlgs 118/2011, analogamente a quanto avvenuto nel 2021 per i bilanci d’esercizio 2020.
– la proroga dei termini delle verifiche sull’equilibrio economico del SSR al 4° trimestre 2021 a cui sono sottoposte Regioni ogni anno, ai sensi dell’art 174 della legge 311/2004”.
L’obiettivo è quello “di aumentare il tempo disponibile, per le Regioni che evidenzino uno squilibrio economico, per reperire e destinare al SSR le risorse necessarie per ristabilire l’equilibrio economico”.  Del resto, si sottolinea nel documento della Conferenza delle Regioni, “Una misura analoga era stata adottata anche nel 2021 per le verifiche sull’equilibrio economico al 4° trimestre 2020. Dato il notevole ammontare dei costi aggiuntivi che i SSR hanno dovuto sostenere per fronteggiare gli effetti dell’emergenza sanitaria, costi che sono stati coperti solo parzialmente dalle ulteriori risorse messe a disposizione dallo Stato, l’emendamento propone di escludere dalla verifica degli equilibri economico-finanziari dei Servizi Sanitari Regionali, effettuata ex art. 174 della legge 311/2004, l’importo dei suddetti costi aggiuntivi e di consentirne il ripiano, da parte dello Stato, in un periodo massimo di 10 anni”.
Un altro emendamento proposto dalle Regioni riguarda la previsione di una riduzione dell’Iva al 5% anche al gas metano per autotrazione. “Nel complessivo contesto di politica energetica – si legge ancora nel docuemnto della Conferenza delle Regioni – orientato alla transizione ecologica, declinata dal pacchetto Fit for 55% ed attuata da strumenti nazionali tra cui il PNRR, vista l’impennata del prezzo della materia prima gas negli ultimi mesi ed alla luce del contesto globale ridisegnato dal conflitto russo-ucraino, nonché in considerazione della conservazione di un segmento del comparto automotive maggiormente sostenibile rispetto a quello che produce mezzi a sola alimentazione petrolifera, si propone di estendere la platea dei beneficiari della riduzione dell’IVA al 5% anche al gas metano per autotrazione. Questa agevolazione economica per gli utilizzatori di veicoli, anche ibridi, che impieghino quel propulsore, scongiurerebbe il rischio di produrre un effetto negativo sulla domanda, con conseguente ricaduta sull’offerta. Si ritiene, sulla base di dati resi disponibili da associazioni di riferimento di rango nazionale (fonte Federmetano 2022), che il fabbisogno per una copertura trimestrale del minor gettito IVA ammonterebbe, su base dati ultimo trimestre 2021, ad € 20.000.000.
Inoltre la Conferenza delle Regioni ricorda che “Le strategie politiche a livello internazionale e nazionale convergono tutte sull’obiettivo di ridurre il livello di inquinamento generato dal settore dei trasporti a livello globale (gas serra) e locale (NOx, particolati fini, benzeni, rumore, etc) e che “La Strategia Energetica Nazionale del 2017 (di seguito SEN) prevede un’evoluzione del sistema del trasporto pubblico locale (di seguito TPL) verso combustibili alternativi a quelli fossili”. E il “Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC)” per quanto riguarda il settore dei trasporti, “prevede:
– una quota di energia utilizzata da fonte rinnovabile nei consumi finali lordi del 21,6%;
– l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di acquistare quote di autobus elettrici o a metano al momento della sostituzione del rispettivo parco di almeno il 30% entro il 2022, il 50% entro il 2025 e l’85% entro il 2030;
– una riduzione dei consumi di energia primaria di 2,6 Mtep/anno grazie a interventi di spostamento della mobilità passeggeri privata verso la mobilità collettiva e/o smart mobility, del trasporto merci da gomma a rotaia e all’efficientamento dei veicoli”.
“Pertanto, la crescente esigenza, anche in ottica PNRR, di provvedere all’elettrificazione della mobilità pubblica comporterà un ulteriore aumento dei costi legati all’approvvigionamento di energia elettrica con un peso sempre maggiore sui bilanci delle aziende del TPL negli anni avvenire. Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessaria una modifica del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, che regolamenta il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica e, in particolare, l’inclusione nella categoria di imprese a forte consumo di energia beneficiarie delle agevolazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del predetto decreto anche delle imprese” che operano nel “trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane” e in “altre attività connesse ai trasporti terrestri nca”.
L’art. 6 c. 5 recita: “Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l’anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d’imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto”. Negli ultimi 10 anni la rete delle stazioni di rifornimento di CNG, che ora copre tutto il territorio peninsulare, è quasi raddoppiata: sono oltre 600 i distributori realizzati dal 2011 a oggi, 340 dei quali a seguito del recepimento italiano della Direttiva DAFI con Decreto Legislativo n. 257/2016, attualmente in fase di revisione e rimodulazione in forma regolamentare. Si ritiene, dunque, che la dotazione del c. 5 possa soddisfare sia i mezzi a GNL che a GNC. “
Nell’articolo 6 “Interventi in favore del settore dell’autotrasporto (Estensione del credito di imposta al gasolio) c’è un comma il 5-bis. Che per “mitigare i maggiori costi ed oneri derivanti dall’incremento del costo del gasolio, per le imprese di autotrasporto” riconosce “per tutto il 2022 un credito d’imposta pari al 20 % del costo di acquisto, al netto dell’IVA, del gasolio necessario per la trazione”.  Ma, sottolinea la Conferenza delle Regioni “Nel testo del provvedimento non vengono considerate le regioni come la Sardegna che, per limiti strutturali, non hanno possibilità di approvvigionarsi di Gpl. Per tale ragione, è necessario prevedere una norma che includa anche il gasolio nelle misure di compensazione.
Per quanto riguarda gli “Interventi in favore del settore dell’autotrasporto (Compensazioni incremento costi energetici trasporti merci tratte marittime per le isole maggiori)” le Regioni sottolineano che Il persistente e costante incremento dei costi dei trasporti marittimi delle merci, già preoccupante negli anni 2020 e 2021 per effetto della pandemia COVID-19, rischia di minare ulteriormente la sostenibilità economica ed occupazionale delle imprese che si occupano del trasporto merci sul mare. Il fenomeno, se non prontamente arginato, rischia non soltanto di generare riflessi sociali preoccupanti, ma anche di mettere a rischio il necessario approvvigionamento delle merci, inclusi i beni di prima necessità per la popolazione. Ciò impone la necessità di un urgente intervento emendativo che disponga apposita misura atta a compensare i gravi effetti negativi subiti e subendi dalle imprese, in particolare quelle aventi sede legale o stabile organizzazione nelle isole italiane, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi”.
Rispetto all’Articolo 22 “Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive (Graduazione degli interventi sul settore automotive)” “Riconoscendo, nei limiti di una pur necessaria implementazione produttiva, la valenza e l’efficacia dell’alimentazione elettrica (considerando che saranno risolti i problemi degli accumuli, dell’autonomia, dei tempi di ricarica, con correlata sostenibilità dei costi, in un arco temporale stimato tra 5 e 10 anni, fonte UNEM 2022), e collocando correttamente in uno scenario di medio-lungo termine la realizzazione di una rete hydrogen-based, si ritiene che gli attuali prodotti maturi a base di metano e i biocarburanti pur di origine fossile, incluso il biometano prodotto da fonti rinnovabili, possano concorrere all’indissolubile obiettivo dello sviluppo ambientalmente ma anche economicamente sostenibile. Al contrario, la mera posizione apodittica della “emissione zero”, senza un percorso di graduale transizione, potrebbe sfociare in un concreto rischio di crisi di comparti energetici e produttivi, con i conseguenti rilievi occupazionali e sociali. Nei decreti di cui al c. 2 potrà utilmente essere prevista una fascia di contribuzione intermedia per l’acquisto di vetture nuove con emissioni di CO2 ricomprese tra i 61 – 110 g/km”.
 Quanto poi al nuovo articolo 25-bis “Ulteriori disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici” Si chiede un fondo straordinario da ripartire tra le Regioni e PA per l’eventuale riprogrammazione degli interventi infrastrutturali a seguito degli incrementi tariffari (materiali-energia-carburante), a supporto delle stazioni appaltanti (analogo al fondo dedicato alle imprese)”.
“Nel complessivo contesto di politica energetica orientato alla transizione ecologica, declinata dal pacchetto Fit for 55% ed attuata da strumenti nazionali tra cui il PNRR, vista l’impennata del prezzo della materia prima gas negli ultimi mesi ed alla luce del contesto globale ridisegnato dal conflitto russo-ucraino, nonché in considerazione della conservazione di un segmento del comparto automotive comunque maggiormente sostenibile rispetto a quello che produce mezzi a sola alimentazione petrolifera”, la Conferenza delle Regioni  “propone di estendere la platea dei beneficiari della riduzione dell’IVA al 5% anche al gas metano per autotrazione, come agevolazione economica per gli utilizzatori di veicoli che impieghino quel propulsore, anche su veicoli ibridi, onde non produrre un effetto negativo sulla domanda, con conseguente ricaduta sull’offerta. Si ritiene, sulla base di dati resi disponibili da associazioni di riferimento di rango nazionale (fonte Federmetano 2022), che il fabbisogno per una copertura trimestrale del minor gettito IVA ammonti, su base dati ultimo trimestre 2021, ad € 20.000.000 Inoltre, si chiede di estendere la riduzione dell’aliquota IVA al 5% anche alle somministrazioni di energia termica prodotta da impianti di teleriscaldamento alimentati a gas metano, come già proposto e quantificato a livello nazionale dalle associazioni di categoria rappresentative degli impianti di teleriscaldamento (AIRU)”.
C’è poi nel documento della Conferenza delle Regioni una proposta che mira a incentivare la partecipazione dei grandi consumatori industriali agli investimenti in nuova capacità produttiva da fonte rinnovabile, necessari per raggiungere gli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione. Al contempo la proposta mira ad aumentare l’autoproduzione consentendo nel tempo un minore impatto in termini di sostenibilità energetica e risparmi per gli energivori. Per favorire tali investimenti, si riconosce la facoltà ai soggetti che, a seguito delle procedure competitive, si siano aggiudicati le aree idonee, di approvvigionarsi, nelle more della realizzazione degli impianti, per una parte del loro fabbisogno di energia elettrica utilizzando l’energia elettrica da fonte rinnovabile gestita dallo Stato, che la ritira, attraverso il GSE, da un insieme di produttori incentivati in base ai diversi schemi che si sono succeduti negli anni. Si prevede altresì un meccanismo di incentivazione per i soggetti aggiudicatari che consiste nella messa a disposizione, a prezzo fisso, dell’energia ritirata dal GSE dagli impianti a fonte rinnovabile e che, allo stato attuale, il GSE colloca sulla borsa elettrica per un volume non inferiore a 25 TWh”.
Tale beneficio consente, da un lato, un sollievo immediato delle gravi conseguenze sulle produzioni industriali degli aumenti del prezzo dell’energia elettrica e, dall’altro, uno stimolo alla partecipazione dei clienti finali energivori alla realizzazione di investimenti in nuova capacità da fonte rinnovabile”.
Altri emendamenti riguardano:
– l’articolo 6 comma 5 prevedendo che dopo le parole “alimentazione alternativa a metano liquefatto” si aggiungano le parole “o compresso” così come dopo le parole “per l’acquisto di gas naturale liquefatto”;
– l’articolo 9 comma , laddove la Conferenza delle Regioni sottolinea, fra l’altro, che il “ricorrente inserimento di norme di semplificazione, nel campo delle rinnovabili, tramite decretazione di urgenza, senza confronto preventivo con le Regioni e soprattutto senza abrogare le norme preesistenti o prevedere le opportune forme di coordinamento sta creando una situazione di forte incertezza nelle regole da seguire sia per le amministrazioni che per imprenditori e cittadini”;
– l’articolo 9 dove andrebbe aggiunto un “ART.9-bis (Modificazioni dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);
– l’articolo 10 dove “dopo le parole “con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,” aggiungere le parole “previa intesa con la Conferenza Unificata” e dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma “2. Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che hanno attivato piattaforme informatiche per la presentazione delle domande di autorizzazione, comunicazioni, anche per il modello unico, ovvero il GSE e i Gestori di rete attivano l’interoperabilità delle proprie piattaforme informatiche con quelle delle regioni in modo da permettere lo scambio dei dati presenti nelle rispettive piattaforme”;
– l’articolo 15 a cui andrebbe aggiunto il seguente comma 2 “Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l’installazione delle sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo”.
– l’articolo 22: al comma 1 sostituire le parole “non inquinanti” con le parole “a basso impatto ambientale”;
l’articolo 5 al comma 2 con una proposta di emendamento “volta a includere tra le imprese a forte consumo di gas naturale (consumo annuo superiore a 94.582 mc) anche gli alberghi (codice ATECO 55.10.00) e i teleriscaldamenti (codice ATECO 35.30) che spesso hanno consumi superiori al limite fissato”.
l’articolo 27 con la proposta di emendamento per far “salva la competenza legislativa delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale”. 

 

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