Il Bilancio di esercizio

Roma – Il bilancio di esercizio svolge una funzione chiave nelle moderne economie: in primo luogo perché attraverso il bilancio è possibile valutare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle aziende e la loro capacità ad investire e garantire occupazione.

Il bilancio di esercizio è disciplinato in Italia dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, oltre che dalla normativa comunitaria speciale in materia e dalla normativa tecnica di settore nazionale (principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità-OIC) ed internazionale (International Accounting Standard-IAS).

La definizione di bilancio di esercizio è contenuta nell’articolo 2423 comma 1 del codice civile dove si legge che:

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”.

Di conseguenza, il bilancio di esercizio deve essere redatto dagli amministratori, ovvero dai soggetti che rappresentano legalmente la società e ne sono responsabili dal punto di vista contabile, amministrativo e fiscale.

Il Bilancio di esercizio deve essere redatto da tutte le imprese, a prescindere dalla loro veste giuridica. Quindi, hanno l’obbligo di compilare questo documento:

  • le società di capitali;
  • le società di persone;
  • le imprese individuali.

Tuttavia l’obbligo si presenta diversamente a seconda della veste giuridica dell’impresa.

  • le società di capitali nel predisporre il bilancio d’esercizio devono rispettare gli schemi di bilancio previsti dal Codice Civile. Inoltre esse sono tenute a pubblicare il bilancio. Per queste società il bilancio rappresenta un documento pubblico che ha lo scopo di fornire, ai soci e ai terzi, informazioni sull’andamento della gestione aziendale;
  • le società di persone e le imprese individuali non devono attenersi a degli schemi obbligatori di bilancio e non hanno l’obbligo di pubblicarlo.

Per questi soggetti, il bilancio è redatto soprattutto per finalità interne e assume importanza all’esterno solamente:

  • per il fisco ai fini della tassazione del reddito;
  • in caso di richiesta di finanziamenti da parte dell’azienda.

Il bilancio, per le società di persone e per le imprese individuali, rimane però soprattutto un documento privato che ha lo scopo di informare i soci o il proprietario sull’andamento della gestione aziendale.

Norme di legge per le imprese

Nel Codice Civile vi è una norma di carattere generale, l’art.2217, che stabilisce per tutte le imprese l’obbligo di redigere, al termine di ogni esercizio, l’inventario, cioè quel documento nel quale sono indicate e valutate tutte le attività e le passività. L’inventario chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite. Qui, per bilancio si intende lo Stato Patrimoniale e per conto dei profitti e delle perdite si intende il Conto Economico. Questa norma prevede anche che, nelle valutazioni, è necessario applicare i criteri stabiliti per le società di capitali.

Le norme che vanno dall’art.2423 all’art.2435 disciplinano l’obbligo di redazione del bilancio per le società di capitali, i principi di redazione, la struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, il contenuto del Rendiconto Finanziario e della Nota integrativa, i criteri di valutazione da applicare, altri documenti che devono accompagnare il bilancio, le regole di approvazione del bilancio, norme relative al bilancio delle imprese di minori dimensioni.

Il Bilancio di esercizio deve essere depositato presso il registro delle imprese. 

La normativa fiscale prevede, per tutte le aziende, l’obbligo di allegare una copia del bilancio alla dichiarazione dei redditi.

Bilancio in forma abbreviata

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato determinati limiti.

Il bilancio in forma abbreviata (Art.2425-bis) consiste in uno Stato patrimoniale semplificato, un Conto economico semplificato e una Nota integrativa che riporta solamente alcune delle indicazioni previste per il bilancio redatto in forma ordinaria. Nel bilancio in forma abbreviata lo Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani. Quindi le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono esposte per il loro ammortare complessivo senza una suddivisione nelle varie categorie di beni che li compongono (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo; diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; terreni e fabbricati; impianti e macchinario; ecc..).

Nel Conto economico del bilancio in forma abbreviata possono essere raggruppati tra loro gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (B.10.a), gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (B.10.b) e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (B.10.c). A partire dai bilanci 2016, la Nota integrativa relativa al bilancio in forma abbreviata indica i movimenti delle immobilizzazioni specificando, per ciascuna voce:

  • il costo;
  • le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni;
  • le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio;
  • le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell’esercizio;
  • il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Nella Nota integrativa, non dovrà, invece essere indicata la composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di sviluppo”, né le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento.

Altre tipologie di bilancio da redigere

Il bilancio d’esercizio non è l’unico bilancio che può essere redatto all’interno dell’azienda, esistono, in realtà, varie tipologie di bilancio, a  seconda:

  • della loro obbligatorietà o meno abbiamo bilanci obbligatori e facoltativi;
  • delle operazioni rilevate abbiamo bilanci ordinari e straordinari;
  • del periodo di gestione considerato abbiamo bilanci consuntivi e preventivi;
  • del numero di imprese prese in esame abbiamo il bilancio d’impresa e il bilancio consolidato di gruppo

Bilanci obbligatori e facoltativi

A seconda che siano o meno previsti dalle norme giuridiche i bilanci si differenziano in:

  • bilanci obbligatori, redatti in quanto previsti da norme di legge;
  • bilanci facoltativi che non sono imposti dalla legge.

Il bilancio d’esercizio è il tipico esempio di bilancio obbligatorio, ma ve ne sono altri come il bilancio consolidato di gruppo.

Bilanci facoltativi possono essere dei bilanci infrannuali predisposti senza un preciso obbligo di legge, per consentire a chi amministra l’azienda di avere informazioni utili sull’andamento della gestione. Ma rientrano in questa categoria anche il bilancio sociale o il bilancio ambientale.

Bilanci ordinari e straordinari

I bilanci ordinari sono redatti con regolarità all’interno dell’impresa e il loro scopo è quello di evidenziare il capitale di funzionamento e il reddito dell’esercizio. L’esempio tipico di bilancio ordinario è il bilancio d’esercizio redatto regolarmente al termine di ogni esercizio, ma possono essere considerati dei bilanci ordinari anche i normali bilanci infrannuali. Un’altra caratteristica tipica dei bilanci ordinari è che essi sono sempre redatti dagli amministratori della società, mentre i bilanci straordinari, a volte, sono redatti da altri soggetti esterni all’impresa.

I bilanci straordinari sono bilanci compilati in occasione di particolari momenti della vita dell’impresa: sono bilanci che non vengono redatti con regolarità e, per alcuni di essi, è anche possibile che non vengano mai redatti in un’impresa.

Sono bilanci straordinari:

  • il bilancio di apertura, redatto al momento della costituzione dell’impresa, che viene predisposto sempre da tutte le aziende;
  • Bilanci di trasformazione, fusione, cessione, liquidazione, redatti in occasione della trasformazione, della fusione, della cessione o della liquidazione dell’impresa. Si tratta di bilanci eventuali che possono anche non essere mai redatti in una data impresa;
  • alcuni bilanci tipici delle società come il bilancio per la determinazione della quota del socio recedente delle società di persone, il bilancio per la rilevazione delle perdite che riducono di oltre 1/3 il capitale nelle società di capitali, ecc..

I bilanci straordinari si differenziano da quelli ordinari per il loro diverso scopo. Così, ad esempio:

  • il bilancio di apertura ha come scopo quello di evidenziare l’entità e la composizione del patrimonio al momento della costituzione dell’impresa;
  • il bilancio di cessione si pone come obiettivo quello di determinare il capitale di cessione;
  • il bilancio di liquidazione ha come obiettivo quello di determinare il capitale di liquidazione;

Bilanci consuntivi e preventivi

bilanci consuntivi sono bilanci riferiti ad un periodo già trascorso. Essi hanno come finalità quella di evidenziare i risultati conseguiti con la gestione: hanno funzione di rendicontazione e di controllo. Il bilancio d’esercizio un tipico bilancio consuntivo.

I bilanci preventivi fanno riferimento ad un periodo futuro. Sono chiamati spesso budget ed hanno una funzione di programmazione e di controllo.

 

Un’ulteriore distinzione è tra bilancio d’impresa e bilancio consolidato. Il bilancio d’impresa è il bilancio che si riferisce alla singola impresa considerata nella sua individualità. Il bilancio consolidato di gruppo è un bilancio riferito ad un gruppo di aziende tra loro collegate.

 

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