Smart working, congedi e bonus baby-sitting, le agevolazioni del Dl Sostegno

Le agevolazioni per i genitori lavoratori di figli in DAD o in quarantena

Roma – Come noto lo scorso 13 marzo 2021 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto Legge n. 30
contenente misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Le misure individuate dal Governo, all’articolo 2 del citato decreto-legge, per far fronte
alle difficoltà organizzative delle famiglie italiane – e valide fino al 30 giugno 2021 – sono: lo
smart working, i congedi Covid ed il bonus baby-sitting.

Qualora le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa consentano la modalità
agile, lo smart working rimane la scelta principale da adottare. Infatti, nel caso di sospensione
dell’attività didattica in presenza del figlio, di infezione da SARS Covid-19 o quarantena del
figlio convivente minore di anni 16, il genitore, alternativamente all’altro, potrà svolgere la
prestazione di lavoro in modalità agile.
Per le sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità
agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici,
alternativamente all’altro genitore, potrà astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente
in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 o alla durata della quarantena del figlio. Per tale
tipologia di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per
cento della retribuzione stessa.
Il congedo retribuito al 50% è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in
situazione di gravità accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di
ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in
presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la
chiusura.
Nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di infezione da
SARS Covid-19 o quarantena del figlio convivente di età compresa fra 14 e 16 anni, il genitore
avrà diritto, di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di retribuzione o indennità né
riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla
conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, per
i figli conviventi minori di anni 14, in caso sospensione dell’attività didattica in presenza del
figlio, di infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché di quarantena del figlio a seguito di
contatto ovunque avvenuto, potranno scegliere la corresponsione di uno o più bonus per
l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali,
tramite lo strumento del libretto famiglia.

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